Dal 1° gennaio 2012 la detrazione fiscale delle spese per interventi di ristrutturazione edilizia è stata resa permanente dal decreto legge n. 201/2011 e inserita tra gli oneri detraibili dall’Irpef. Inizialmente la detrazione prevista era stata fissata al 36% con un tetto massimo di spesa pari a 48.000 euro. Con il decreto legge n. 83/2012 il governo ha elevato al 50% la misura della detrazione e a 96.000 euro l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio. Questi maggiori benefici sono poi stati prorogati più volte da provvedimenti successivi. Da ultimo, la legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 28 dicembre 2015 ) ha prorogato al 31 dicembre 201 6 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%), confermando il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.
Possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato. L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese.
Tra i lavori sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali ammessi all’agevolazione fiscale sono compresi anche tutti quegli interventi atti al contenimento dell’inquinamento acustico. Rientrano pertanto in questa disciplina tutte quelle opere finalizzate al miglioramento dell'isolamento acustico dell'involucro edilizio realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette come ad esempio l'installazione di nuovi infissi. Tali interventi saranno detraibili purchè sia certificato il raggiungimento degli standard di legge fissati dal DPCM "requisiti acustici passivi degli edifici" del 5 dicembre 1997 ed, in ogni caso, ne va preventivamente verificata la conformità alle normative edilizie locali.
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